Art. 66 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme
restando le sanzioni previste dall'art. 257, comma 1 e dall'art. 304,
comma 2 del decreto, si applicano le sanzioni amministrative  di  cui
ai successivi commi. 
  2. Per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 13, commi 2,
3 e 5 del decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 100 a € 1.000 per ogni giorno di ritardo. 
  3. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie  di  cui
all'art. 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000; 
  4. Per il ritardato adempimento degli obblighi di cui all'art. 242,
comma 3, 4, 7 primo capoverso, si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria non inferiore a € 200 ne' superiore a  €  2.000  per  ogni
giorno di ritardo. 
  5. Chiunque  compia  qualsiasi  azione,  attiva  od  omissiva,  che
ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle funzioni di  controllo  e
vigilanza svolte dal personale ispettivo  dell'ARPAB,  in  attuazione
dei compiti previsti dalla presente legge, e' punito con la  sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000. 
  6.  Le  sanzioni  sono  accertate  e  contestate  dalla   provincia
competente per territorio secondo le norme ed i principi  di  cui  al
Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed
integrazioni.  I  proventi  sono  riscossi  dalle  Province  che   li
utilizzano per le finalita' della presente legge.