Art. 68 
 
                            Norma finale 
 
  1. Per tutto quanto  non  disciplinato  dalla  presente  legge,  si
richiamano le disposizioni del decreto, della legge 27 marzo 1992, n.
257 e relativi decreti attuativi, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 agosto 1994 e  al  Titolo  IX,  capo  III,  del  decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.