Art. 68 Norma finale 1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del decreto, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 e al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.