Art. 9 
 
                         Competenze di ARPAB 
 
  1. Ai fini della presente legge, fatte salve le competenze che sono
attribuite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  dal
decreto e dalla legge regionale n.  37/2015,  sono  nelle  competenze
dell'ARPAB: 
    a) la partecipazione all'Osservatorio regionale rifiuti (O.R.R.); 
    b) la partecipazione all'implementazione del  SIT  ORSO  al  fine
della validazione  dei  dati  di  raccolta  differenziata,  ai  sensi
dell'art. 205 del decreto. 
    c) la gestione della Sezione  regionale  del  catasto,  ai  sensi
dell'art. 189 del decreto; 
    d) la validazione dei dati di raccolta  differenziata,  ai  sensi
dell'art. 205 del decreto. 
  2. Sono altresi' di competenza dell'ARPAB: 
    a) la validazione delle indagini preliminari, degli interventi di
messa in sicurezza d'emergenza, dei Piani di  caratterizzazione,  dei
risultati della caratterizzazione e  dei  risultati  dell'analisi  di
rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza  permanente
o operativa, dei Piani di monitoraggio e della relazione finale degli
interventi di bonifica; 
    b)  la  relazione  tecnica   finalizzata   all'accertamento   del
completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza,  di
bonifica, di messa in sicurezza permanente e di  messa  in  sicurezza
operativa,  nonche'  della  conformita'  degli  stessi  al   progetto
approvato; 
    c)  la  relazione  di  attribuibilita'  a  fondo  naturale  o   a
inquinamento diffuso di superamenti di CSC e la proposta di valori di
riferimento. 
  3. I costi delle analisi e degli accertamenti eseguiti  dall'ARPAB,
ai  fini  della  validazione  delle   indagini   preliminari,   degli
interventi  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza,   dei   Piani   di
caratterizzazione,  dei  risultati  della  caratterizzazione  e   dei
risultati dell'analisi di rischio, dei  progetti  di  bonifica  o  di
messa  in  sicurezza  permanente  o  operativa   e   dei   Piani   di
monitoraggio,  sono  a  carico  dei  responsabili,  fatte  salve   le
disposizioni dell'art. 253 del decreto.