Art. 9 Competenze di ARPAB 1. Ai fini della presente legge, fatte salve le competenze che sono attribuite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dal decreto e dalla legge regionale n. 37/2015, sono nelle competenze dell'ARPAB: a) la partecipazione all'Osservatorio regionale rifiuti (O.R.R.); b) la partecipazione all'implementazione del SIT ORSO al fine della validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 205 del decreto. c) la gestione della Sezione regionale del catasto, ai sensi dell'art. 189 del decreto; d) la validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 205 del decreto. 2. Sono altresi' di competenza dell'ARPAB: a) la validazione delle indagini preliminari, degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, dei Piani di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione e dei risultati dell'analisi di rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa, dei Piani di monitoraggio e della relazione finale degli interventi di bonifica; b) la relazione tecnica finalizzata all'accertamento del completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche' della conformita' degli stessi al progetto approvato; c) la relazione di attribuibilita' a fondo naturale o a inquinamento diffuso di superamenti di CSC e la proposta di valori di riferimento. 3. I costi delle analisi e degli accertamenti eseguiti dall'ARPAB, ai fini della validazione delle indagini preliminari, degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, dei Piani di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione e dei risultati dell'analisi di rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa e dei Piani di monitoraggio, sono a carico dei responsabili, fatte salve le disposizioni dell'art. 253 del decreto.