Art. 10 Rilevazione e monitoraggio del consumo di suolo 1. La rilevazione e il monitoraggio del consumo del suolo sono effettuati dal comune. 2. La rilevazione dell'utilizzo del suolo e' effettuata in maniera tale da poter distinguere fra aree permeabili e impermeabili e consentire la conseguente adozione di misure atte a contenere il consumo di suolo. 3. Devono essere identificate le superfici la cui permeabilita' puo' essere ripristinata, nonche' le aree destinate alla rinaturalizzazione permanente, quali le aree di compensazione.