Art. 10 
 
           Rilevazione e monitoraggio del consumo di suolo 
 
  1. La rilevazione e il monitoraggio  del  consumo  del  suolo  sono
effettuati dal comune. 
  2. La rilevazione dell'utilizzo del suolo e' effettuata in  maniera
tale da poter  distinguere  fra  aree  permeabili  e  impermeabili  e
consentire la conseguente adozione di  misure  atte  a  contenere  il
consumo di suolo. 
  3. Devono essere identificate le  superfici  la  cui  permeabilita'
puo'  essere   ripristinata,   nonche'   le   aree   destinate   alla
rinaturalizzazione permanente, quali le aree di compensazione.