Art. 11 Capacita' insediativa residuale 1. La capacita' insediativa residuale rilevata autonomamente dal comune, compresa quella risultante dall'indagine sugli edifici non utilizzati, dev'essere indicata nel rilievo dell'esistente. 2. Il rilievo delle aree gia' dotate di infrastrutture, ma non ancora edificate, avviene sovrapponendo il piano di zonizzazione con la mappa catastale e l'ortofoto. 3. L'identificazione del potenziale di densificazione avviene mediante il raffronto dello stato di fatto con il possibile utilizzo futuro, sia per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di cubatura aggiuntiva, sia per altre utilizzazioni, mantenendo costantemente un'elevata qualita' insediativa. Il potenziale di densificazione cosi' definito e' posto alla base dei parametri urbanistici definiti nel piano comunale per il territorio e il paesaggio.