Art. 11 
 
                   Capacita' insediativa residuale 
 
  1. La capacita' insediativa residuale  rilevata  autonomamente  dal
comune, compresa quella risultante dall'indagine  sugli  edifici  non
utilizzati, dev'essere indicata nel rilievo dell'esistente. 
  2. Il rilievo delle aree gia'  dotate  di  infrastrutture,  ma  non
ancora edificate, avviene sovrapponendo il piano di zonizzazione  con
la mappa catastale e l'ortofoto. 
  3.  L'identificazione  del  potenziale  di  densificazione  avviene
mediante il raffronto dello stato di fatto con il possibile  utilizzo
futuro, sia per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di cubatura
aggiuntiva, sia per  altre  utilizzazioni,  mantenendo  costantemente
un'elevata qualita'  insediativa.  Il  potenziale  di  densificazione
cosi' definito e' posto alla base dei parametri urbanistici  definiti
nel piano comunale per il territorio e il paesaggio.