Art. 6 
 
      Coordinamento con le strutture organizzative provinciali 
 
  1. Nel processo di delimitazione  dell'area  insediabile  i  comuni
devono in ogni caso coinvolgere le seguenti  strutture  organizzative
provinciali secondo le rispettive competenze: 
  a) Agenzia provinciale per l'ambiente; 
  b) Agenzia provinciale per la protezione civile; 
  c) Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio; 
  d) Ripartizione foreste; 
  e) Ripartizione agricoltura; 
  f) Ripartizione beni culturali; 
  g) Ufficio geologia e prove materiali; 
  h) Ripartizione mobilita'; 
  i) Ripartizione servizio strade. 
  2. Presupposto per l'avvio del  procedimento  di  approvazione  del
programma di sviluppo comunale ai sensi dell'art. 53 della  legge  da
parte del consiglio comunale e'  lo  svolgimento  di  una  seduta  di
coordinamento con le strutture provinciali.