Art. 6 Coordinamento con le strutture organizzative provinciali 1. Nel processo di delimitazione dell'area insediabile i comuni devono in ogni caso coinvolgere le seguenti strutture organizzative provinciali secondo le rispettive competenze: a) Agenzia provinciale per l'ambiente; b) Agenzia provinciale per la protezione civile; c) Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio; d) Ripartizione foreste; e) Ripartizione agricoltura; f) Ripartizione beni culturali; g) Ufficio geologia e prove materiali; h) Ripartizione mobilita'; i) Ripartizione servizio strade. 2. Presupposto per l'avvio del procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale ai sensi dell'art. 53 della legge da parte del consiglio comunale e' lo svolgimento di una seduta di coordinamento con le strutture provinciali.