Art. 7 
 
         Aree verdi e superfici libere nell'area insediabile 
 
  1. Nel programma  di  sviluppo  comunale  il  comune  definisce  le
strategie per la  conservazione,  il  miglioramento  della  qualita',
l'integrazione e il collegamento delle aree verdi e  delle  superfici
libere all'interno dell'area insediabile. 
  2. A tal fine gli spazi verdi  e  le  superfici  libere  esistenti,
nonche' le potenziali aree per futuri spazi verdi e superfici libere,
sono rilevati dal comune e classificati in termini di qualita'  sotto
l'aspetto  della   tutela   della   natura,   delle   caratteristiche
microclimatiche,  della  permeabilita'  del   suolo,   dell'idoneita'
all'infiltrazione delle  acque  piovane,  dell'accessibilita',  delle
infrastrutture esistenti, delle dotazioni, ecc. 
  3. Il comune confronta i dati  raccolti  con  gli  standard  minimi
stabiliti ai sensi dell'art. 21 della legge e definisce, in relazione
alle caratteristiche del  luogo,  ulteriori  criteri  quantitativi  e
qualitativi. 
  4. Il comune assicura il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
stabiliti  ai  diversi  livelli  di  pianificazione,  anche   tramite
l'utilizzo di strumenti  di  pianificazione  complementari  quali  il
«piano del verde comunale» definito a livello  di  piano  comunale  e
«piano del verde» a livello di pianificazione attuativi.