Art. 9 
 
               Contingente massimo di consumo di suolo 
 
  1. Nel programma di  sviluppo  comunale,  il  comune  definisce  il
contingente massimo di  consumo  di  suolo  ammesso  nel  periodo  di
pianificazione per le future aree insediabili e le infrastrutture  di
trasporto. 
  2. Il contingente massimo di consumo di suolo e' stabilito  tenendo
conto del fabbisogno totale, calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3,
nonche' del territorio insediativo disponibile nel comune. 
  3.  La  superficie  massima  che  puo'  essere  inserita  nell'area
insediabile   -   anche   tenuto    conto    delle    caratteristiche
geo-morfologiche del territorio e di fattori ambientali  specifici  -
risulta dalla somma delle aree insediate e  delle  infrastrutture  di
trasporto esistenti di cui all'art. 5, comma  2,  del  fabbisogno  di
aree  calcolato  per  le  future  aree   insediative,   comprese   le
infrastrutture di trasporto, degli spazi  verdi,  delle  aree  libere
necessarie calcolate ai sensi dell'art. 5, comma 3, e delle aree  non
edificabili di cui all'art. 5, comma 4.