Art. 5 Clausola valutativa 1. Decorsi due anni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c-ter), della legge regionale n. 12 del 1999, l'osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) svolge un'analisi dell'incidenza del commercio in forma hobbistica nel settore del commercio su aree pubbliche. 2. L'assemblea legislativa esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6, comma 1, lettere c-bis) e c-ter), e 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 e ne valuta i risultati ottenuti sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni ai sensi dell'art. 7-bis, comma 8. A tal fine la giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi e delle valutazioni svolte dall'osservatorio ai sensi del comma 1, decorsi tre anni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c-ter), della legge n. 12 del 1999, e successivamente con periodicita' triennale, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti: a) diffusione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti nella regione Emilia-Romagna; b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti; c) risultanze dell'attivita' di vigilanza esperite svolta dai comuni. d) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.