Art. 5 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Decorsi due anni dalla pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
telematico della Regione  Emilia-Romagna  dell'elenco  dei  mercatini
storici con hobbisti, di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  c-ter),
della legge regionale n. 12 del 1999,  l'osservatorio  regionale  del
commercio di cui all'art. 14 della legge regionale 5 luglio 1999,  n.
14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114)  svolge  un'analisi
dell'incidenza del commercio in  forma  hobbistica  nel  settore  del
commercio su aree pubbliche. 
  2. L'assemblea legislativa esercita il monitoraggio e il  controllo
sull'attuazione degli articoli 6, comma 1, lettere c-bis) e c-ter), e
7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 e ne  valuta  i  risultati
ottenuti sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni ai sensi
dell'art. 7-bis, comma 8. A  tal  fine  la  giunta  regionale,  anche
avvalendosi   delle    analisi    e    delle    valutazioni    svolte
dall'osservatorio ai sensi  del  comma  1,  decorsi  tre  anni  dalla
pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  telematico  della  Regione
Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera c-ter), della legge n. 12  del  1999,  e
successivamente con periodicita' triennale, presenta alla commissione
assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti: 
    a) diffusione  dei  mercatini  degli  hobbisti  e  dei  mercatini
storici con hobbisti nella regione Emilia-Romagna; 
    b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti; 
    c) risultanze dell'attivita' di  vigilanza  esperite  svolta  dai
comuni. 
    d) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche  nel
territorio regionale.