Art. 4 Requisiti per l'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali 1. Possono essere iscritte nella sezione A dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalita' solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunita' attraverso l'esercizio di una delle attivita' di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), e comma 5. 2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti: a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attivita' da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell'iscrizione; b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attivita' intrapresa alla data di presentazione della domanda; c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione. 3. L'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali e' condizionata all'applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, nonche' al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 5, della legge 381/1991.