Art. 5 
 
Requisiti per l'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale  delle
                         cooperative sociali 
 
  1. Possono essere iscritte nella sezione B dell'albo  regionale  le
cooperative sociali i cui statuti  attestino  l'assenza  di  fini  di
lucro e  prevedano  finalita'  solidaristiche  per  il  perseguimento
dell'interesse generale della comunita' attraverso l'esercizio di una
delle attivita' di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), e comma 5. 
  2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione  B
dell'albo regionale delle  cooperative  sociali  devono  possedere  i
seguenti requisiti: 
    a) autonomia tecnica, organizzativa  ed  economica  in  relazione
alla tipologia di attivita' da svolgere, illustrata  nella  relazione
da presentare al momento dell'iscrizione; 
    b) presenza di un numero di persone svantaggiate, inserite  o  da
inserire  nel  lavoro,  tale  da  rispettare  il  rapporto   previsto
dall'art. 4, comma 2, della legge 381/1991. 
  3.  L'iscrizione  nella  sezione  B   dell'albo   regionale   delle
cooperative sociali e' condizionata all'applicazione per i lavoratori
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore  sottoscritto
dalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale, nonche' al rispetto, per  quanto
riguarda i soci volontari, delle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,
commi 2 e 5, della legge 381/1991.