Art. 3 Programma di attivita' 1. La Fondazione Sistema Toscana svolge la propria attivita' sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale. 2. La giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, definisce gli indirizzi per il programma di attivita' della Fondazione Sistema Toscana. 3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma di attivita', elaborato nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 2 ed articolato secondo quanto previsto e all'art. 2, comma 1, unitamente al bilancio di previsione di cui all'art. 5, comma 1. 4. La giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma di attivita' e il bilancio di previsione, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento, termine decorso il quale la giunta regionale puo' prescindere dal parere. 5. Il programma delle attivita' puo' essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della giunta regionale per la disciplina di ulteriori attivita' non prevedibili in sede di prima definizione del programma stesso, o per la rimodulazione delle attivita' preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare. 6. Le modalita' operative per lo svolgimento delle attivita' della Fondazione Sistema Toscana sono definite da una convenzione quadro che regola i rapporti della Regione con la Fondazione e il cui schema e' approvato dalla giunta regionale, di norma contestualmente all'approvazione del programma di attivita'.