Art. 4 Finanziamento 1. Le attivita' istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono finanziate con un contributo annuale, con proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento e il cui ammontare e' definito con legge regionale di bilancio. 2. Le attivita' istituzionali connesse a quelle con carattere continuativo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono finanziate, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nell'ambito del programma di attivita' di cui all'art. 3. 3. Le attivita' istituzionali a carattere non continuativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare e' determinato sulla base del tariffario approvato dalla giunta regionale.