Art. 4 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Le attivita'  istituzionali  a  carattere  continuativo  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), sono finanziate  con  un  contributo
annuale, con  proiezioni  pluriennali,  a  copertura  dei  costi  che
concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento  e  il
cui ammontare e' definito con legge regionale di bilancio. 
  2. Le attivita'  istituzionali  connesse  a  quelle  con  carattere
continuativo,  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera   b),   sono
finanziate, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,  nell'ambito
del programma di attivita' di cui all'art. 3. 
  3. Le attivita' istituzionali a carattere non continuativo  di  cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera   c),   sono   finanziate   mediante
l'erogazione di compensi il cui ammontare e' determinato  sulla  base
del tariffario approvato dalla giunta regionale.