(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 28 novembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello statuto; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108); Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 165; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi); Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza); Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 maggio 2018; Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 3 ottobre 2018; Visto il parere secondario espresso dalla Quarta Commissione nella seduta del 4 ottobre 2018; Considerato quanto segue: Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio in sede fissa): 1. nel rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' «SCIA», silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), si disciplina il procedimento autorizzatorio per l'apertura delle grandi strutture di vendita, come gia' previsto dal decreto legislativo n. 114/1998 e confermato dal decreto legislativo n. 222/2016 stesso; 2. al fine di garantire lo sviluppo equilibrato del settore del commercio in sede fissa, viene confermato un limite dimensionale massimo per le grandi strutture di vendita, gia' presente nella normativa previgente, fissato in 15.000 metri quadrati e coerente con un «modello toscano» caratterizzato dalla compresenza sul territorio delle diverse tipologie di strutture di vendita, evitando le strutture di dimensioni tali da assorbire tutto il mercato e non compatibili con le caratteristiche del territorio toscano; 3. per rispondere alle esigenze emerse sul territorio, viene introdotta la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di vicinato nei quali l'attivita' di vendita ha durata limitata e puo' essere effettuata anche da aziende produttrici interessate alla vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio in occasione di eventi; viene introdotta altresi' la disciplina dell'attivita' temporanea di vendita, intesa come la vendita svolta in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di particolari eventi; 4. al fine di semplificare le procedure di avvio dell'attivita' dei singoli esercizi commerciali posti all'interno di un centro commerciale gia' autorizzato nel suo complesso, si prevede che essi possano attivarsi previa presentazione di una SCIA, anche se abbiano le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita. Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Vendita della stampa quotidiana e periodica): 5. al fine di garantire l'assetto concorrenziale nel settore della distribuzione della stampa, eliminando le limitazioni all'accesso al mercato e favorendo la libera esplicazione della capacita' imprenditoriale, vengono recepite alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 170/2001, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, si semplifica il procedimento di apertura, ampliamento e trasferimento di sede degli esercizi e si prevede che il comune possa individuare zone del suo territorio nelle quali l'apertura di nuovi punti vendita venga regolamentata; 6. al fine di mantenere il livello di maggiore liberalizzazione, gia' garantito in questo settore dalla vigente legge regionale, si conferma la disciplina dei punti vendita non esclusivi. Per quanto concerne il titolo II, capo V (Commercio su aree pubbliche): 7. al fine di semplificare il procedimento di accertamento dell'obbligo di regolarita' contributiva, si adeguano le disposizioni alla vigente normativa in materia, prevedendo la verifica di regolarita' contributiva con modalita' esclusivamente telematiche e in tempo reale; 8. ai fini della trasparenza e della tutela della concorrenza si introduce l'obbligo, per il comune che intenda organizzare mercati, fiere e fiere promozionali, di seguire procedure di evidenza pubblica nella scelta dei soggetti organizzatori e gestori; 9. al fine di garantire parita' di trattamento nelle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, si applicano i criteri di priorita' dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in attesa che gli stessi siano integrati, come stabilito dall'art. 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e nel rispetto dei termini di scadenza delle concessioni in essere, ai sensi della proroga stabilita dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 205/2017 stessa. Per quanto concerne il titolo II, capo VI (Somministrazione di alimenti e bevande): 10. al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore, stabilendo regole relative alla durata degli eventi stessi e il divieto di affidare l'attivita' di somministrazione in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Attivita' economiche su aree pubbliche): 11. al fine di recepire l'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 16 luglio 2015 (Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per l'esercizio di attivita' artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani), si estendono i criteri e le durate gia' definiti per le attivita' di vendita su aree pubbliche, alle attivita' che, pur non rientrando nell'ambito del commercio su aree pubbliche, si svolgono anch'esse su area pubblica previa concessione comunale e si applica a queste attivita' la disciplina in materia di regolarita' contributiva. Per quanto concerne il titolo II, capo VIII (Distribuzione di carburanti): 12. al fine di adeguarsi al decreto legislativo n. 257/2016 e alla legge n. 124/2017, si introducono apposite disposizioni dirette sia ad aumentare i punti di rifornimento dei carburanti eco-compatibili, sia ad eliminare dal mercato i distributori di carburante che ricadano nelle fattispecie di incompatibilita', soprattutto in relazione alla sicurezza della circolazione stradale. Per quanto concerne il titolo II, capo X (Attivita' fieristico-espositiva): 13. al fine di ricondurre in un unico testo anche la disciplina delle manifestazioni fieristiche, attualmente contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico), si disciplinano le attivita' volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in quartieri e spazi fieristici, le modalita' per il riconoscimento della qualificazione delle manifestazioni, nonche' i requisiti degli spazi da adibire, in via permanente o temporanea, all'effettuazione delle fiere, adeguandosi nel contempo ai contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica). Per quanto concerne il titolo II, capo XV(Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio): 14. al fine di sostenere percorsi di sviluppo della rete commerciale, si prevedono interventi in favore di aree comunali ritenute di particolare interesse, individuate in relazione al loro valore e pregio o, viceversa, alla particolare fragilita' commerciale o alla presenza di fenomeni di degrado urbano, sia attraverso percorsi di rigenerazione urbana, sia attraverso programmi di qualificazione della rete commerciale. Si interviene altresi' per definire la struttura e le funzioni dei centri commerciali naturali, prevedendo la presenza di un organismo di gestione del centro, con la funzione di definire programmi di gestione insieme al comune, comprensivi di interventi sia di carattere strutturale che di carattere commerciale. 15. di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attivita' commerciale in Toscana. 2. Ai fini della presente legge costituiscono attivita' commerciale: a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa; b) la vendita della stampa quotidiana e periodica; c) il commercio su aree pubbliche; d) la somministrazione di alimenti e bevande; e) la distribuzione dei carburanti; f) le forme speciali di commercio al dettaglio; g) l'attivita' fieristico-espositiva.