Art. 105 Vendite di liquidazione 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di: a) cessazione dell'attivita' commerciale; b) cessione dell'azienda o dell'unita' locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unita' locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; d) trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della legge regionale n. 65/2014 o rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi dell'esercizio. 2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse. 3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non puo' riprendere la medesima attivita' nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.