Art. 105 
 
                       Vendite di liquidazione 
 
  1.  Le  vendite  di  liquidazione  sono  effettuate  dall'esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci
in caso di: 
    a) cessazione dell'attivita' commerciale; 
    b) cessione dell'azienda o  dell'unita'  locale  nella  quale  si
effettua la vendita di liquidazione; 
    c) trasferimento  in  altro  locale  dell'azienda  o  dell'unita'
locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; 
    d) trasformazione dei locali di vendita, tale  da  richiedere  un
adempimento amministrativo ai sensi della legge regionale n.  65/2014
o rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi dell'esercizio. 
  2. Le vendite di cui  al  comma  1  possono  essere  effettuate  in
qualunque momento dell'anno previa comunicazione al  SUAP  competente
per territorio da effettuare almeno dieci  giorni  prima  dell'inizio
delle stesse. 
  3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere  effettuate  con
il sistema del pubblico incanto. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera  a),  al  termine  della
vendita di liquidazione l'esercente non puo' riprendere  la  medesima
attivita' nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla
data di cessazione. 
  5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera  d),  al  termine  della
vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso
per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.