Art. 106 
 
                Durata delle vendite di liquidazione 
 
  1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima: 
    a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma  1,
lettere a) e b); 
    b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'art. 105,  comma
1, lettere c) e d).