Art. 11 Requisiti di onorabilita' 1. L'accesso e l'esercizio delle attivita' commerciali di cui all'articolo 1, sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e alla mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli l e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 2. Per l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, e' necessario non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).