Art. 111 Centri commerciali naturali 1. I centri commerciali naturali sono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, perimetrati dal comune e concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attivita' artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilita' comuni. 2. Il comune perimetra l'area del centro commerciale naturale e gli operatori economici insediati in tale area possono definire politiche commerciali unitarie e la forma giuridica piu' idonea a rappresentarne gli interessi, anche prevedendo modalita' di compartecipazione tra pubblico e privato. 3. Il comune e l'organismo di gestione del centro commerciale naturale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio di cui all'art. 3, comma 2, predispongono programmi di azioni finalizzate alla qualificazione e promozione dei luoghi e delle attivita'. I programmi possono prevedere: a) interventi per migliorare l'accessibilita' con i diversi mezzi di trasporto, creazione di segnaletica per i percorsi di avvicinamento, idonee dotazioni di aree di parcheggio, eliminazione di barriere architettoniche, eventuali incrementi dell'illuminazione e interventi sulla qualita' urbana, anche attraverso l'armonizzazione delle insegne commerciali e la predisposizione di piani del colore; b) creazione di sistemi di trasporto pubblico di interscambio in sostituzione delle auto private; c) creazione di spazi pubblici e di relazione destinati ad attivita' di sviluppo della socialita', prevedendo modalita' semplificate per la fruizione, soprattutto da parte dei piu' giovani; d) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei cittadini; e) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalita' di condivisione degli spazi tra piu' attivita' commerciali; f) crescita delle funzioni infonnative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio; g) costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori e di vendita on-line; h) attivita' di formazione degli operatori finalizzate ad accrescere la qualita' dei servizi resi all'utenza e a creare economie di scala; i) collaborazione con associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi coordinati di promozione; j) integrazione dell'attivita' commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo; k) promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali; l) realizzazione di punti di accesso gratuito a rete wi-fi. 4. Nelle aree perimetrate come centro commerciale naturale il comune puo' applicare gli interventi di cui all'art. 110, comma 5.