Art. 114 Sanzioni per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura dell'esercizio chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12. 2. E' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ogni altra violazione delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli da 48 a 54, in materia di sospensione volontaria, variazioni, subingresso di cui agli articoli 86, 90 e 91, in materia di orari di cui all'art. 99 e in materia di pubblicita' dei prezzi di cui all'art. 100. 3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del regio decreto n. 773/1931. 4. In luogo delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge n. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.