Art. 121 Conservazione delle cose sequestrate 1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l'apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. 2. Il contenitore e' dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni: a) la data e il luogo del sequestro; b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate; c) le generalita' e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro; d) le generalita' del trasgressore, salva l'ipotesi di cui all'art. 122; e) la firma del trasgressore; f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. 3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta inamovibile di cui al comma 2 e' fatta menzione nel processo verbale di sequestro. 4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore. 5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale e' indicato il numero delle cose sequestrate.