Art. 122 Merce abbandonata dal trasgressore 1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalita' di cui all'art. 120. 2. La merce sequestrata e' conservata secondo le modalita' di cui all'art. 121, commi 1 e 2. 3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 puo' procedere alla distruzione, previa confisca. 4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l'art. 123, comma 2.