Art. 122 
 
                 Merce abbandonata dal trasgressore 
 
  1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche
sia abbandonata dal trasgressore  al  momento  dell'accertamento,  il
pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro
in cui inserisce un elenco sintetico delle cose  abbandonate  secondo
le modalita' di cui all'art. 120. 
  2. La merce sequestrata e' conservata secondo le modalita'  di  cui
all'art. 121, commi 1 e 2. 
  3. Decorsi trenta giorni dal  sequestro  senza  che  sia  pervenuta
richiesta di restituzione della merce da  parte  di  persona  che  si
dichiari proprietaria della stessa, il comune competente  a  ricevere
il verbale di cui al comma 1 puo' procedere alla distruzione,  previa
confisca. 
  4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili,  si  applica
l'art. 123, comma 2.