Art. 15 Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio. 2. La riduzione della superficie di vendita e' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari e' consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 4. Ai fini di cui al comma 3, per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1. 5. In uno stesso locale possono esercitare l'attivita' di vendita aziende diverse.