Art. 16 Temporary store 1. L'apertura di un temporary store e' soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 2. Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attivita', che non puo' superare i novanta giorni. 3. L'attivita' di vendita puo' essere esercitata da: a) aziende di distribuzione; b) aziende produttrici che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento. 4. In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono individuare specifiche modalita', condizioni o limitazioni per l'apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la durata dell'evento e qualora sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico. 5. Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e non e' necessario presentare la comunicazione di cui all'art. 95.