Art. 19 Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera f), di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. 2. L'insediamento di una grande struttura di vendita puo' avvenire solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'art. 99, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 65/2014. Tale insediamento deve essere espressamente previsto dal piano operativo comunale, in conformita' con la disciplina del piano strutturale, ai sensi dell'art. 99, comma 5, della legge regionale n. 65/2014. 3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune medesimo. 4. La conferenza di servizi decide, a maggioranza dei suoi componenti ed entro novanta giorni dalla convocazione, in base alla conformita' del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 4. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. 5. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano, a titolo consultivo, il richiedente e rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all'ambito territoriale interessato dall'insediamento. 6. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono stabilite le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria regionale e della conferenza di servizi. 7. La domanda deve ritenersi accolta qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, non venga comunicato il provvedimento di diniego e comunque entro centottanta giorni dal ricevimento da parte del SUAP. 8. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita e' soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 9. La riduzione della superficie di vendita e' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 10. L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente al permesso di costruire.