Art. 2 Principi e finalita' 1. L'attivita' disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della liberta' di iniziativa economica privata. 2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalita': a) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attivita' imprenditoriali, anche attraverso azioni di informazione, formazione e qualificazione professionale degli addetti e degli operatori; b) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all'esercizio delle attivita' commerciali; c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi; d) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa e alla capacita' competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati; e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attivita' commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicita'; f) la valorizzazione delle imprese operanti nel settore del commercio che investono nella prevenzione, nella sicurezza, nella salute e nella formazione degli addetti e degli operatori; g) la salvaguardia e la qualificazione del commercio nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale; h) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione e del lavoro, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati; i) la promozione e lo sviluppo del confronto come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.