Art. 26 Vendita all'ingrosso e al dettaglio 1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 11. 2. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico non alimentare e' esercitato previa comunicazione al SUAP competente per territorio. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico alimentare e' soggetto a notifica sanitaria di cui all'art. 14, comma 2, e a presentazione della SCIA di cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990 al SUAP competente per territorio. 3. L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, e' assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonche' dai regolamenti comunali. 4. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio commerciale di cui al comma 3, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilita', la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6. 5. E' calcolata secondo le modalita' di cui al comma 6 la superficie di vendita degli esercizi che vendono nello stesso locale, all'ingrosso e al dettaglio, esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi,: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta e utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; j) combustibili; k) materiali per l'edilizia; l) legnami; m) piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio. 6. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio commerciale di cui al comma 3 e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilita', la superficie di vendita degli esercizi di cui al comma 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a: a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 7. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari. 8. Le disposizioni di cui al comma 6 non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 27, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi, si applica la disciplina piu' favorevole all'esercente.