Art. 29 Punti vendita non esclusivi 1. Possono esercitare l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica previa presentazione della SCIA di cui all'art. 30, a condizione che l'attivita' si svolga nell'ambito degli stessi locali: a) le rivendite di generi di monopolio; b) gli impianti di distribuzione di carburanti; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le medie e le grandi strutture di vendita; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione. 2. La prevalenza dell'attivita', ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), e' determinata in base al volume di affari. 3. I titoli abilitativi per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1. 4. L'attivita' puo' essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.