Art. 30 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
 
  1. L'apertura, l'ampliamento e  il  trasferimento  di  sede  di  un
esercizio  di  vendita  della  stampa  quotidiana  e  periodica  sono
soggetti a SCIA ai sensi dell'art.  19  della legge  n. 241/1990,  da
presentare al SUAP competente per territorio. 
  2.  La  riduzione  della  superficie  di  vendita  e'  soggetta   a
comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 
  3. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel
rispetto delle modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della  stampa
quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3  della  legge  13  aprile
1999, n. 108). 
  4. L'attivita' puo' avere carattere stagionale ed essere esercitata
anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni  e  non
superiore a centottanta giorni. 
  5. Il comune puo' individuare le zone del proprio  territorio  alle
quali applicare le disposizioni  assunte  con  l'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art.  4-bis,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 170/2001. 
  6. I punti vendita  assicurano  la  parita'  di  trattamento  nella
vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente,  dell'art.  8,
comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione  del  Fondo
per il pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione  e  deleghe  al
Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno  pubblico
per  il  settore  dell'editoria  e   dell'emittenza   radiofonica   e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale) e dell'art. 4, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
170/2001.