Art. 30 Esercizio dell'attivita' 1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 2. La riduzione della superficie di vendita e' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 3. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108). 4. L'attivita' puo' avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. 5. Il comune puo' individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 170/2001. 6. I punti vendita assicurano la parita' di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 170/2001.