Art. 36 Concessioni temporanee di posteggio 1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario. 2. Il comune rilascia agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto del criterio della maggiore anzianita' di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parita', in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il bando e' pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune. 3. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell'art. 41, comma 2. 4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 3, il comune tiene conto dell'anzianita' di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di parita', determina gli ulteriori criteri. 5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonche' le modalita' e i termini per la presentazione delle domande.