Art. 38 Esercizio dell'attivita' in forma itinerante 1. L'esercizio dell'attivita' in forma itinerante e' soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attivita'. 2. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari e' soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004. 3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche: a) all'esercizio dell'attivita' al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; b) all'esercizio dell'attivita' nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato; c) alla partecipazione alle fiere.