Art. 39 
 
 Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche 
 
  1.  L'abilitazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  vendita   di
prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente  anche  il  consumo
sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione. 
  2.  L'abilitazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  vendita   di
prodotti   alimentari   sulle    aree    pubbliche    abilita    alla
somministrazione  dei  medesimi  prodotti   qualora   sussistano   le
condizioni e i requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attivita'
di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo
abilitativo. 
  3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggette  alla  notifica
sanitaria di cui all'art. 38, comma 2.