Art. 39 Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche 1. L'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione. 2. L'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attivita' di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo. 3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla notifica sanitaria di cui all'art. 38, comma 2.