Art. 4 Regolamento di attuazione 1. La Regione, con regolamento, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e proporzionalita', stabilisce le norme di attuazione della presente legge. 2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare: a) i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica; b) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria e della conferenza dei servizi per l'esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita; c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilita' pubblica; d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela; e) le disposizioni in materia di accessibilita' agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilita', ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche); f) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati, in conformita' dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica); g) i requisiti di quartieri e spazi fieristici, in conformita' all'intesa di cui alla lettera f); h) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici; i) i settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche, con le relative codifiche; j) le modalita' concertative finalizzate alla definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione di cui all'art. 102, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento alle aree di cui all'art. 110.