Art. 44 Obbligo di regolarita' contributiva 1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 35 e nell'ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'art. 38, i comuni verificano, con modalita' esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 1, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e secondo i requisiti e le modalita' stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva «DURC»). 2. I comuni effettuano verifiche della regolarita' contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche secondo le modalita' di cui all'art. 6 del decreto ministeriale lavoro 30 gennaio 2015. 3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarita' contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. 4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di soggetti abilitati in altre regioni e' subordinata alla verifica del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'art. 45, se la regolarita' contributiva, nella Regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attivita' di commercio sulle aree pubbliche. 5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, e' subordinata alla verifica di regolarita' contributiva.