Art. 55 
 
               Attivita' economiche su aree pubbliche 
 
  1. Alle attivita' commerciali, diverse da  quelle  disciplinate  al
capo  V,  che  si  svolgono  su  area  pubblica  previo  rilascio  di
concessione da parte del comune, si applicano le disposizioni di  cui
all'accordo sancito il 16 luglio 2015 in sede di Conferenza unificata
(Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma  2,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui  criteri  da  applicare  alle
procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche  ai  fini
dell'esercizio  di  attivita'  artigianali,  di  somministrazione  di
alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani). 
  2. La durata della concessione e' fissata dal  comune  e  non  puo'
essere inferiore a nove anni ne' superiore a dodici anni.