Art. 55 Attivita' economiche su aree pubbliche 1. Alle attivita' commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica previo rilascio di concessione da parte del comune, si applicano le disposizioni di cui all'accordo sancito il 16 luglio 2015 in sede di Conferenza unificata (Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attivita' artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani). 2. La durata della concessione e' fissata dal comune e non puo' essere inferiore a nove anni ne' superiore a dodici anni.