Art. 60 Incompatibilita' degli impianti di distribuzione di carburanti 1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 1, commi 112 e 113, della legge n. 124/2017, sono considerati incompatibili nei seguenti casi: a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano: 1) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'art. 3, comma 1, numero 7), del decreto legislativo n. 285/1992; 2) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo n. 285/1992; b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano: 1) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su piu' strade pubbliche; 2) ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani; 3) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'art. 3, comma 1, numero 7), del decreto legislativo n. 285/1992.