Art. 68 
 
                    Localizzazione degli impianti 
 
  1. Gli impianti  di  distribuzione  di  carburanti  possono  essere
realizzati in tutto il territorio comunale ad  eccezione  dei  centri
storici. 
  2. Il comune individua, nel proprio piano operativo o con  apposita
variante agli strumenti urbanistici, i  criteri,  i  requisiti  e  le
caratteristiche delle aree ai sensi dell'art. 2, commi  1  e  2,  del
decreto legislativo n. 32/1998. 
  3.   Qualora   il   comune   intenda   riservare   aree   pubbliche
all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i  criteri  per
la loro assegnazione e provvede  previa  pubblicazione  di  bandi  di
gara. In tal caso la priorita' per l'assegnazione e' riconosciuta  ai
gestori di  impianti  incompatibili  e  ai  consorzi  di  gestori  di
impianti.