Art. 68 Localizzazione degli impianti 1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici. 2. Il comune individua, nel proprio piano operativo o con apposita variante agli strumenti urbanistici, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 32/1998. 3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorita' per l'assegnazione e' riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili e ai consorzi di gestori di impianti.