Art. 7 Sportello unico per le attivita' produttive 1. L'unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge, e' costituito dallo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) di cui all'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 35 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa). 2. I procedimenti di competenza del SUAP sono disciplinati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).