Art. 72 Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali 1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessita' di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, e' soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia. 2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.