Art. 74 Distributori automatici 1. L'attivita' di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo e' soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l'avvio dell'attivita', un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della collocazione dei distributori. 3. L'attivita' di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e' soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. 4. La vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3.