Art. 77 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 1. Qualora non accessorio ad altra attivita' di vendita, l'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attivita'. 2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento. 3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere: a) le generalita' e la fotografia dell'esercente; b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa; c) la firma del responsabile dell'impresa. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.