Art. 77 
 
       Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 
 
  1.  Qualora  non  accessorio  ad  altra   attivita'   di   vendita,
l'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio e di  raccolta  di
ordinativi  di  acquisto  presso  il  domicilio  dei  consumatori  e'
soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della  legge  n.
241/1990, da presentare al SUAP  competente  per  il  territorio  nel
quale si intende avviare l'attivita'. 
  2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi  di
acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile  un  tesserino
di riconoscimento. 
  3. Il tesserino di cui al comma  2  deve  essere  numerato  e  deve
contenere: 
    a) le generalita' e la fotografia dell'esercente; 
    b) l'indicazione a stampa  della  sede  e  dei  prodotti  oggetto
dell'attivita'  dell'impresa,  nonche'  del  nome  del   responsabile
dell'impresa stessa; 
    c) la firma del responsabile dell'impresa. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
all'attivita' di somministrazione di alimenti  e  bevande  svolta  al
domicilio del consumatore.