Art. 79 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intende: a) per manifestazioni fieristiche, le attivita' commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici e in quartieri fieristici; b) per quartiere fieristico, l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche; c) per ente fieristico, il soggetto che ha la disponibilita', a qualunque titolo, del quartiere fieristico; d) per superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori; e) per disciplinare della manifestazione, il regolamento della manifestazione fieristica; f) per spazio fieristico, il luogo temporaneamente adibito allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e in possesso dei requisiti di idoneita' stabiliti dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.