Art. 85 Calendario fieristico 1. Il calendario fieristico regionale e' annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul BURT. 2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi. 3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento. 4. 1 termini e le modalita' di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'art. 4. 5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avvengono in coordinamento con le altre regioni e province autonome.