Art. 93 Disposizioni speciali per il subingresso nell'attivita' di commercio su aree pubbliche 1. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze gia' maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi. 2. Il subingresso in una concessione di posteggio riservato ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettere a) e b), e' possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima categoria. 3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all'art. 90, comma 2, il comune provvede alla verifica della regolarita' contributiva del cedente e del subentrante. 4. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 3 e' effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.