Art. 97 Deroghe all'orario e ai turni di riposo dei distributori di carburanti 1 . Sono esonerati dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale, gli impianti di erogazione di gas naturale e/o GPL. Tale esonero e' consentito su richiesta del gestore che ne da' comunicazione con i termini e le modalita' stabilite dal comune. Qualora l'erogazione di gas naturale o GPL avvenga all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti, l'esonero e' consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attivita' di erogazione dei diversi prodotti. 2. Il comune, su istanza del gestore, puo' consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui all'art. 96, nei seguenti casi: a) in occasione di manifestazioni che determinino notevole afflusso di utenza motorizzata; b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua; c) se nel territorio comunale e' presente un unico impianto.