Art. 99 Pubblicita' degli orari 1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione. 2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e quello in cui e' garantita l'assistenza al rifornimento mediante un apposito cartello ben visibile dalla strada.