Art. 5 
 
                         Vigenza degli atti 
 
  1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i  piani,
gli strumenti urbanistici  e  i  bilanci  dei  comuni  oggetto  della
fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con
riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione  dei
comuni che  li  hanno  approvati,  fino  all'entrata  in  vigore  dei
corrispondenti atti del commissario o  degli  organi  del  Comune  di
Barberino Tavarnelle. 
  2. In conformita' alle disposizioni dell'art. 1, comma  122,  della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'  metropolitane,
sulle province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni),  i  soggetti
nominati dagli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle
Val di Pesa nelle relative  commissioni  per  il  paesaggio,  di  cui
all'art. 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per
il governo del territorio) continuano a esercitare il  loro  mandato,
con riferimento agli ambiti territoriali  dei  comuni  che  li  hanno
nominati, fino alla nomina della nuova commissione per  il  paesaggio
del Comune di  Barberino  Tavarnelle,  da  effettuarsi  entro  il  31
dicembre 2019. 
  3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto  legislativo
n. 267/2000,  il  Comune  di  Barberino  Tavarnelle,  risultante   da
fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti  di
competenza previsti  nell'ultimo  bilancio  approvato  dagli  estinti
Comuni di Barberino Val d'Elsa  e  di  Tavarnelle  Val  di  Pesa  per
l'esercizio  2019  cui  si  riferisce  la  gestione   o   l'esercizio
provvisorio.