Art. 5 Vigenza degli atti 1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle. 2. In conformita' alle disposizioni dell'art. 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all'art. 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Barberino Tavarnelle, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019. 3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune di Barberino Tavarnelle, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa per l'esercizio 2019 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.