Art. 2 
 
Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica 
 
  1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per
l'anno 2019 non puo' essere superiore al 50 per cento  del  complesso
degli impegni  di  spesa  assunti  nell'anno  2009  per  le  medesime
finalita'. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli  incarichi
la  cui  spesa  e'  sostenuta  con  imputazione  a  carico  di  fondi
comunitari o vincolati. 
  3. Non sono considerati studi o incarichi di  consulenza  ai  sensi
del presente articolo: 
    a) gli incarichi di assistenza tecnica  collegati  all'attuazione
di programmi comunitari; 
    b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai
sensi del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi  di  lavoro)  e  successive
modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali)  e
successive modificazioni e integrazioni,  del  decreto  del  Ministro
dell'Interno  di  concerto  con  il  Ministro  del  Lavoro  e   della
Previdenza sociale 10  marzo  1998  (Criteri  generali  di  sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)  e
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773  delle  leggi
di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni; 
    c) gli  incarichi  finalizzati  alla  difesa  in  giudizio  della
Regione; 
    d) le attivita' di indagine e di ricerca, nonche'  di  assistenza
tecnica e finanziaria, affidate a societa'  in  house  della  Regione
attinenti alle rispettive finalita' istituzionali; 
    e)  gli  incarichi   conferiti   ai   fini   della   composizione
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art.  28  della
legge  regionale  4  dicembre  2009,  n.  59   (Norme   sul   modello
organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    f) gli incarichi conferiti per la progettazione di  lavori  e  la
stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai  sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni,
province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in
attuazione  dell'art.  19  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e
successive modificazioni e  integrazioni  e  da  quanto  disposto  in
materia di  trasferimento  di  beni  immobili  dall'art.  56-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge  9
agosto 2013, n. 98, nonche' gli incarichi  concernenti  la  stima  di
immobili  inseriti  nel  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008 ,  n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  ovvero  in  altri  programmi  di
alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli
enti appartenenti al  settore  regionale  allargato,  con  esclusione
delle Aziende sanitarie per le attivita' connesse all'esercizio delle
funzioni sanitarie stesse. 
  5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale  dipendente
dagli enti del settore regionale allargato a favore della  Regione  e
degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato
sono effettuati a titolo gratuito,  fatto  salvo  il  rimborso  delle
spese sostenute. 
  6. Il complesso della spesa per  la  manutenzione,  il  noleggio  e
l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi, per
l'anno 2019, non puo' essere superiore al 50 per cento del  complesso
degli impegni  di  spesa  assunti  nell'anno  2011  per  le  medesime
finalita'. 
  7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa  per
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di  autovetture  assegnate
al servizio di Protezione  civile  e  servizi  ed  enti  preposti  al
controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, ne' a  quella
sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari  o  vincolati,
ne' a quella sostenuta per l'espletamento delle  funzioni  ispettive,
di verifica e di controllo, nonche' a quella  derivante  da  obblighi
normativi e  dall'acquisizione  di  dotazioni  volte  a  garantire  e
migliorare la sicurezza stradale. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si  applicano  anche  agli
enti del settore regionale allargato. 
  9. Il complesso della spesa per formazione del personale  dirigente
e di quello dipendente, per l'anno 2019, non puo' essere superiore al
complesso degli impegni  di  spesa  assunti  nell'anno  2011  per  le
medesime finalita'. 
  10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per
formazione derivante da obblighi normativi, a  quella  sostenuta  con
imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta  con  i
fondi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24  aprile  2014,
n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la  giustizia  sociale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche  agli
enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle
Aziende  sanitarie  e  dell'Agenzia  regionale  per   la   protezione
dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di  educazione  continua  in
medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999,  n.  229
(Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario  nazionale,  a
norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  12.  Il  complesso  della  spesa  per  trasferte,  effettuate   dal
personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2019, non puo'
essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa
assunti nell'anno 2009 per le medesime  finalita'.  Le  trasferte  di
personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del
Segretario generale. 
  13. Il limite di spesa di cui al comma  12  puo'  essere  superato,
previa adozione da parte della Giunta regionale di  un  provvedimento
motivato,  per  la  partecipazione  della  Regione   o   degli   enti
costituenti il settore regionale allargato a  riunioni  istituzionali
ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea. 
  14. La disposizione di cui al comma 12 non si  applica  alla  spesa
per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi  comunitari
e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani  e  di
programmi per obiettivi comunitari  o  nazionali,  nonche'  a  quella
sostenuta per  l'esercizio  di  funzioni  ispettive,  di  compiti  di
verifica e di controllo e per la partecipazione  della  Regione  alle
attivita' del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni,
le autonomie locali e lo Stato e alle attivita' di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014. 
  15. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano  anche
agli enti appartenenti al settore regionale allargato,  ad  eccezione
delle  Aziende  sanitarie,  limitatamente  alle  attivita'   connesse
all'assistenza territoriale, e alle societa' in house della  Regione,
con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a  carico
di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di  accordo  di
programma,  piani  operativi,  piani  annuali   o   altri   strumenti
programmatori approvati dalla Regione. 
  16. Ai fini della riduzione di spesa di cui al  presente  articolo,
la Regione  privilegia,  ove  possibile,  l'utilizzo  di  sistemi  di
videoconferenza onde consentire la partecipazione a distanza. 
  17. La disposizione di cui al comma 16 si applica anche  agli  enti
appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile. 
  18.  La  Regione,  gli  enti  appartenenti  al  settore   regionale
allargato e le societa' in house della Regione, per l'anno 2019,  non
effettuano spese per sponsorizzazioni. 
  19. La Giunta regionale, al fine di razionalizzare  ed  ottimizzare
l'utilizzo degli spazi destinati ad  ufficio,  adotta,  entro  il  30
giugno 2019, un Piano di razionalizzazione dei medesimi che  rapporti
gli spazi alle effettive esigenze funzionali  degli  uffici  e  delle
risorse umane impiegate anche in  relazione  a  quanto  disposto  dal
comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)). 
  20. Ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento  di  spesa
di cui  al  presente  articolo,  gli  enti  appartenenti  al  settore
regionale allargato costituiti successivamente al 2014  applicano  le
percentuali  di  riduzione  ivi  indicate  facendo   riferimento   al
complesso degli impegni di  spesa  assunti  o  al  totale  dei  costi
sostenuti per le relative finalita' nell'ultimo esercizio utile.