Art. 2 Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica 1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2019 non puo' essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalita'. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa e' sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati. 3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo: a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari; b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni; c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione; d) le attivita' di indagine e di ricerca, nonche' di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a societa' in house della Regione attinenti alle rispettive finalita' istituzionali; e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni; f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attivita' connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse. 5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. 6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2019, non puo' essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, ne' a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, ne' a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonche' a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale. 8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato. 9. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2019, non puo' essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni. 12. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2019, non puo' essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale. 13. Il limite di spesa di cui al comma 12 puo' essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea. 14. La disposizione di cui al comma 12 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonche' a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attivita' del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014. 15. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attivita' connesse all'assistenza territoriale, e alle societa' in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione. 16. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza onde consentire la partecipazione a distanza. 17. La disposizione di cui al comma 16 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile. 18. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le societa' in house della Regione, per l'anno 2019, non effettuano spese per sponsorizzazioni. 19. La Giunta regionale, al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo degli spazi destinati ad ufficio, adotta, entro il 30 giugno 2019, un Piano di razionalizzazione dei medesimi che rapporti gli spazi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e delle risorse umane impiegate anche in relazione a quanto disposto dal comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)). 20. Ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento di spesa di cui al presente articolo, gli enti appartenenti al settore regionale allargato costituiti successivamente al 2014 applicano le percentuali di riduzione ivi indicate facendo riferimento al complesso degli impegni di spesa assunti o al totale dei costi sostenuti per le relative finalita' nell'ultimo esercizio utile.