Art. 3 Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari 1. Nella rubrica dell'art. 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «2018» e' sostituita dalla seguente: «2019». 2. Al comma 1 dell'art. 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020». 3. Al comma 2 dell'art. 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021» e le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020-2021». 4. Al comma 3 dell'art. 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021» e le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020-2021». 5. Al comma 4 dell'art. 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 6. Dopo l'art. 66-bis della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 66-ter. (Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale) - 1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli III, IV e V, nonche' i locatori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art. 27, in solido con i soggetti di cui agli articoli 4 bis, comma 3 e 53 bis, comma 3, che non indicano rispettivamente il CITR di cui all'art. 4-bis e il CITRA di cui all'art. 53-bis nelle iniziative di pubblicita', promozione e commercializzazione dell'offerta effettuata direttamente o tramite intermediari con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.». 7. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 6, quantificate in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, sono allocate al Titolo 03 «Entrate extratributarie», tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti» del bilancio di previsione 2019-2021. 8. Dopo il comma 3 bis, dell'art. 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «3-ter. Una quota pari al 7,5 per cento dell'ammontare complessivo riscosso e' destinata dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 549/1995 cosi' come modificata dall'art. 1, comma 531, lettera a) legge 205/2017, a decorrere dall'anno di imposta 2019, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani; 3-quater. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di ripartizione fra i comuni interessati della quota di gettito di cui al comma 3-ter, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilita' asservita.». 9. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019, 45 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021. 10. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, nei limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di diagnostica e specialistica di cui all'art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 65 milioni di euro per l'anno 2020, in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 4 «Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per l'anno 2022 si provvede con legge di bilancio.