Art. 3 
 
Disposizioni di manutenzione a norme regionali  comportanti  riflessi
                             finanziari 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 33 della  legge  regionale  19  dicembre
2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale  della  Regione  Liguria  (legge  finanziaria  2015))   e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  la  parola:  «2018»   e'
sostituita dalla seguente: «2019». 
  2. Al  comma  1  dell'art.  33  della  l.r.  40/2014  e  successive
modificazioni e integrazioni,  le  parole:  «1°  gennaio  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020». 
  3. Al  comma  2  dell'art.  33  della  l.r.  40/2014  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «2018-2020» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «2019-2021»  e  le  parole:  «2019  e  2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «2020-2021». 
  4. Al  comma  3  dell'art.  33  della  l.r.  40/2014  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «2018-2020» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «2019-2021»  e  le  parole:  «2019  e  2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «2020-2021». 
  5. Al  comma  4  dell'art.  33  della  l.r.  40/2014  e  successive
modificazioni e integrazioni, le  parole:  «31  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
  6. Dopo l'art. 66-bis della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32
(Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e  norme  in
materia  di  imprese  turistiche)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «Art.  66-ter.  (Sanzioni  relative  al   codice   identificativo
turistico  regionale)  -  1.  E'  soggetto  all'applicazione  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00  il
titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli  III,  IV  e  V,
nonche' i locatori di appartamenti ammobiliati ad  uso  turistico  di
cui all'art. 27, in solido con i soggetti di cui agli articoli 4 bis,
comma 3 e 53 bis, comma 3, che non indicano rispettivamente  il  CITR
di cui all'art. 4-bis  e  il  CITRA  di  cui  all'art.  53-bis  nelle
iniziative   di   pubblicita',   promozione   e   commercializzazione
dell'offerta  effettuata  direttamente  o  tramite  intermediari  con
scritti, stampati, supporti digitali  o  con  qualsiasi  altro  mezzo
all'uopo utilizzato.». 
  7. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 6, quantificate
in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, sono
allocate  al  Titolo  03  «Entrate  extratributarie»,  tipologia  200
«Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e  repressione  delle
irregolarita' e degli illeciti» del bilancio di previsione 2019-2021. 
  8. Dopo il comma 3 bis, dell'art. 16 della legge regionale 3 luglio
2007, n. 23 (Disciplina del  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica  dei  rifiuti  solidi)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
    «3-ter.  Una  quota  pari  al  7,5   per   cento   dell'ammontare
complessivo riscosso e' destinata dalla Regione, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma  27,  della  legge  549/1995  cosi'  come
modificata dall'art. 1, comma  531,  lettera  a)  legge  205/2017,  a
decorrere dall'anno di imposta 2019, ai comuni ove  sono  ubicati  le
discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero  energetico
e  ai  comuni  limitrofi,  effettivamente  interessati  dal   disagio
provocato dalla presenza della  discarica  o  dell'impianto,  per  la
realizzazione di interventi volti  al  miglioramento  ambientale  del
territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti,
allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale  e
alla gestione integrata dei rifiuti urbani; 
    3-quater.  La  Giunta  regionale  stabilisce  le   modalita'   di
ripartizione fra i comuni interessati della quota di gettito  di  cui
al  comma  3-ter,  sulla  base   dei   seguenti   criteri   generali:
caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati,
superficie dei comuni interessati,  popolazione  residente  nell'area
interessata e sistema di viabilita' asservita.». 
  9. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 27  dicembre  2016,
n.  34  (Legge  di  stabilita'  della  Regione  Liguria  per   l'anno
finanziario 2017)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le
parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022» e le parole: «45 milioni di euro  per  il  2018  e  60
milioni di euro per il 2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «35
milioni di euro per il 2018, 30 milioni  di  euro  per  il  2019,  45
milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021. 
  10. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della  l.r.  34/2016  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Nell'ambito delle azioni di cui al  comma  1,  la  Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta,  nei
limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota
aggiuntiva per prestazioni di  diagnostica  e  specialistica  di  cui
all'art. 17,  comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  11.  Agli  oneri   derivanti   dall'applicazione   del   comma   9,
quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 65 milioni  di
euro per l'anno 2020, in 50 milioni di euro per l'anno  2021,  si  fa
fronte con  le  risorse  allocate  alla  Missione  13  «Tutela  della
salute», Programma 4  «Servizio  sanitario  regionale  -  ripiano  di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi», Titolo  2  «Spese
in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021.  Agli  oneri
per l'anno 2022 si provvede con legge di bilancio.