Art. 23 Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 1. La Regione e' autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per il finanziamento del tipo di operazioni 7.4.01 «Strutture polifunzionali socioassistenziali per la popolazione», realizzate nell'ambito della Priorita' P6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della poverta' e lo sviluppo economico nelle zone rurali - e della Focus area P6B «Stimolare lo sviluppo nelle zone rurali» - del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalita' e condizioni previste dal Programma stesso, per l'importo di euro 2.500.000,00. 2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) in qualita' di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 e' disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di euro 2.500.000,00 sull'esercizio 2019.