Art. 23 
 
              Aiuti di Stato integrativi sul Programma 
                    di sviluppo rurale 2014-2020 
 
  1. La Regione e' autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi
per  il  finanziamento  del  tipo  di  operazioni  7.4.01  «Strutture
polifunzionali socioassistenziali  per  la  popolazione»,  realizzate
nell'ambito della Priorita' P6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale,
la riduzione della poverta' e lo sviluppo economico nelle zone rurali
- e della Focus area P6B «Stimolare lo sviluppo nelle zone rurali»  -
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalita'
e condizioni previste dal Programma stesso,  per  l'importo  di  euro
2.500.000,00. 
  2. All'erogazione degli aiuti  spettanti  ai  beneficiari  provvede
l'Agenzia regionale per le  erogazioni  in  agricoltura  (AGREA)  per
l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio  2001,  n.  21
(Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in  agricoltura
(AGREA)) in qualita' di organismo pagatore delle  misure  individuate
nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 
  3. Per la copertura degli oneri di cui  al  comma  1  e'  disposta,
nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca - Programma 1 Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del  sistema
agroalimentare,  l'autorizzazione  di  spesa  di  euro   2.500.000,00
sull'esercizio 2019.