Art. 11 Norme transitorie 1. In prima applicazione i dirigenti in servizio del Dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle unita' organizzative che succedono alle rispettive attuali unita' organizzative. 2. I contratti stipulati dall'Istituto pedagogico ladino ovvero dai suoi successori vengono gestiti, per la Provincia autonoma di Bolzano, dalla Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina.