Art. 11 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. In prima applicazione i dirigenti in servizio  del  Dipartimento
istruzione, formazione e cultura ladina assumono, fino alla  scadenza
del  loro  incarico   dirigenziale,   la   dirigenza   delle   unita'
organizzative  che   succedono   alle   rispettive   attuali   unita'
organizzative. 
  2. I contratti stipulati dall'Istituto pedagogico ladino ovvero dai
suoi  successori  vengono  gestiti,  per  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, dalla  Ripartizione  18  Amministrazione  scuola  e  cultura
ladina.